Art. 8.
(Distribuzione di opere cinematografiche non comunitarie).

      1. Le imprese di distribuzione di opere cinematografiche possono distribuire una pellicola non comunitaria doppiata in italiano solo in abbinamento con una pellicola italiana o comunitaria di nuova produzione in un rapporto almeno di 1 a 2.
      2. All'inizio di ogni semestre le imprese di distribuzione inviano al CNC, con mezzo in grado di attestare la data certa della comunicazione, copia dei listini base e degli abbinamenti disposti ai sensi del comma 1. Al termine di ogni semestre le imprese di distribuzione inviano al CNC, con mezzo atto ad attestare con certezza la data di invio della comunicazione, il consuntivo dei listini e degli abbinamenti offerti durante il semestre.
      3. La programmazione del film italiano o comunitario deve precedere quella del film non comunitario ad esso abbinato.
      4. Nel caso di mancata programmazione del film italiano o comunitario abbinato al film non comunitario in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, il CNC dispone la chiusura degli esercizi interessati per trenta giorni.